Art. 67 - Pubblicazione ed esecutività degli atti

 
  1. Lo Statuto, le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
  2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.