Art. 67 - Pubblicazione ed esecutività degli atti
- Lo Statuto, le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, i manifesti e gli atti
che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo
il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.