Art. 57 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento
- I soggetti di cui all'art. 54 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 56 hanno diritto:
a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.
29;
b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- Le disposizioni contenute negli artt. 54, 55 e 56 non si applicano nei confronti degli atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione
comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano.