Art. 57 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento

 
  1. I soggetti di cui all'art. 54 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 56 hanno diritto:
    a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 29;
    b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
  2. Le disposizioni contenute negli artt. 54, 55 e 56 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.