Art. 50 - Servizi pubblici locali

 
  1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
  3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del D.Lgs. 267/2000.
  4. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
  5. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.