Art. 44 - Incarichi Dirigenziali

 
  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento di organizzazione. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
  2. L'incarico ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.