Art. 23 - Obbligo di astensione
- Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo II del D.Lgs 267/2000, i
componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni
riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o
sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza . Parimenti devono astenersi quando si tratta
d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire
impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto
generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministrati o di loro
parenti ed affini fino al quarto grado.
- Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione di detti affari.
- Il medesimo obbligo di astensione si applica anche al Direttore Generale, al Segretario
Generale, al vicesegretario ed ai dirigenti i relazione a parere da esprimere sugli atti
deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.