Art. 11 - Prima adunanza del Consiglio
- La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine
ordinatorio di dieci giorni dalla convocazione stessa.
- La prima adunanza, sino all'elezione del Presidente del Consiglio di cui all'articolo
precedente, è presieduta dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2,
del D.Lgs. 267/2000. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere disponibile che tra i presenti vanti la
maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme richiamate al comma
precedente.
- Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine:
· alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi dell'art. 75 del T.U. approvato con
D.P.R. 16/5/1960 n° 570 ed alle eventuali surroghe;
· a ricevere il giuramento del Sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la
Costituzione italiana";
· Alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
· Alla comunicazione della composizione della Giunta
· Alla nomina della commissione elettorale comunale;
· Alla costituzione dei Gruppi Consiliari;
Ad altri eventuali argomenti ascritti all'O.D.G.