Art. 28 - Referendum consultivo
- Il referendum consultivo viene indetto dal Consiglio Comunale su richiesta della
maggioranza assoluta dei suoi componenti o su richiesta di almeno il dieci per cento dei
cittadini titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 24. L'indizione dei referendum
consultivi interessa di norma tutto il corpo elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base
di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte
determinata del corpo elettorale.
- La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in
maniera chiara, semplice ed univoca, anche con più domande e comunque non superiori a
cinque. L'oggetto del referendum dovrà interessare le materie di esclusiva competenza locale,
anche ove siano già stati adottati provvedimenti da parte del Sindaco, della Giunta o del
Consiglio Comunale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione
referendaria:
a. tributi comunali;
b. tariffe dei servizi pubblici;
c. decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della
consultazione referendaria;
d. bilancio di previsione e conto consuntivo;
e. assunzione mutui;
f. espropriazioni ed occupazioni d'urgenza;
g. questioni riguardanti minoranze etniche, opinioni religiose e filosofiche, soggetti
deboli della società e portatori di handicap.
- I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno. La data di
effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro i trenta giorni
successivi alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum
consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data
di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum
consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e
segreto.
- Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto, si
applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, con l'attribuzione alla
Giunta comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero
dell'Interno.
- I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni
dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3. I certificati non recapitati
al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli
elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto
provvedimento.
- In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre
scrutatori, di cui uno designato dal presidente che assume le funzioni di vicepresidente, e di un
segretario.
- Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio
comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno
dei partiti politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante dei promotori del
referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato
del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge.
- Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta
comunale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 2,
letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.
- L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e,
comunque, nel rettangolo che la contiene.
- Presso il difensore civico è costituito, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del
Sindaco di cui al comma 3, l'ufficio comunale per il referendum, composto dal Segretario
Generale e da due garanti, nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, all'interno di
almeno dieci nominativi proposti dal difensore civico stesso. Il Consiglio nomina anche due
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garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il
referendum è presieduto dal difensore civico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
dipendente comunale designato dal difensore civico.
- L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle
sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle
operazioni di votazione e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e
quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla
proposta sottoposta al referendum.
- Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno la
metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti
validamente espressi.
- L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione
dei risultati del referendum.
- Entro sessanta giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta è
tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali.
- Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum,
debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione comunale e vidimati dal
Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a
referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori in numero non
inferiore a cento. Per promotori si intendono tutti i cittadini titolari dei diritti di partecipazione
di cui all'art.24 comma 2. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli
vidimati da oltre sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle
firme, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge
regionale 5 aprile 1980, n. 18, intendendo sostituite alle parole ''Presidenza del Consiglio
regionale'' le parole ''segreteria comunale''. Le firme possono essere autenticate anche da
dipendenti comunali appositamente delegati dal Segretario Generale.