Art. 46 - Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica
- Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo
determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti necessari per la
qualifica da ricoprire.
- I contratti possono essere stipulati in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, con soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale, fermi restando i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da
ricoprire. I contratti stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale e culturale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e
professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, hanno durata non superiore al
mandato elettivo del Sindaco.
- Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
Nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato con
provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze personali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
- Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le
incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di
lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.