Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Il Comune delibera entro il 31 dicembre (o nel diverso termine stabilito dalla legge) il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, annualità,della
solidarietà, dell' integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
- Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
- Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi ed interventi.
- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del Dirigente o Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura
finanziaria.
- I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni
del regolamento.
- L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale più importante per il
Comune, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le
valutazioni di efficienza e di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno
successivo ed è redatto ponendo a confronto il prospetto contabile di previsione, così come
approvato dal Consiglio Comunale, con le risultanze finali di ciascuna voce contabile.
- Il Comune promuove due distinte conferenze ordinarie con l'organismo di partecipazione di
cui all'art. 23 in preparazione delle sessioni di bilancio preventivo e consuntivo.