Art. 34 - Finanza locale

 
  1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
  2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
  3. All'equilibrio della gestione economico-finanziaria del bilancio concorrono, inoltre, le entrate proprie del Comune realizzate con la partecipazione dei cittadini nella loro qualità di utenti dei beni e dei servizi comunali, secondo criteri di equità e di progressività.
  4. La politica di bilancio del Comune è indirizzata a garantire ai cittadini i servizi indispensabili, specie quelli necessari ad affrontare i problemi di più urgente emergenza sociale.