Art. 7 - Consiglio comunale

 
  1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
  2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. Per atti urgenti vanno intesi quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o alla cittadinanza; per atti improrogabili si intendono quelli soggetti ad un termine perentorio previsto dalle leggi o dai regolamenti.
  4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
  5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, si applicano le norme previste dall'art. 45 dello stesso Decreto.
  6. E' istituita la figura del rappresentante degli immigrati stranieri che partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e con facoltà di intervento e di interrogazione sulle materie attinenti l'immigrazione e le condizioni degli immigrati nel territorio comunale. E' demandata al regolamento la definizione delle norme per l'esercizio delle funzioni, delle modalità e termini, nonché degli aventi diritto al voto per la sua elezione.