Art. 7 - Consiglio comunale
- L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei
consiglieri sono regolati dalla legge.
- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili ed a
svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. Per atti urgenti vanno intesi
quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o alla
cittadinanza; per atti improrogabili si intendono quelli soggetti ad un termine perentorio
previsto dalle leggi o dai regolamenti.
- I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad
esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei
successori.
- Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.
267/2000, si applicano le norme previste dall'art. 45 dello stesso Decreto.
- E' istituita la figura del rappresentante degli immigrati stranieri che partecipa ai lavori del
Consiglio senza diritto di voto e con facoltà di intervento e di interrogazione sulle materie
attinenti l'immigrazione e le condizioni degli immigrati nel territorio comunale. E' demandata
al regolamento la definizione delle norme per l'esercizio delle funzioni, delle modalità e
termini, nonché degli aventi diritto al voto per la sua elezione.