Art. 65 - Le determinazioni ed i decreti

 
  1. Gli atti del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni normative, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
  3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione, o nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile.
  4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro tre giorni.
  5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni e depositati in copia presso la segreteria generale.
  6. Tutti gli atti sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.