Art. 55 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
- L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
- Nella comunicazione debbono essere indicati:
a. l'organo competente al provvedimento conclusivo;
b. l'oggetto del procedimento promosso;
c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d .l'ufficio dove prendere visione degli atti.
- Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
- L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.