Art. 39 - Segretario Generale
- La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono
stabiliti dalle disposizioni di legge che ne regolano l'ordinamento. Il Segretario Generale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell' ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività
qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del direttore generale secondo quando
previsto dall'apposito regolamento. Il Segretario Generale inoltre :
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e
della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal Sindaco.