Art. 29 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini
- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del
Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento,
in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.
- Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione deve garantire ai soggetti
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
- Il Sindaco, con provvedimento scritto e motivato, ha facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli
atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di
legge.
- E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
- Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.
- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti
formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei
limiti stabiliti dal presente articolo e comunque deve essere scritto e motivato ed emesso entro
quindici giorni dalla richiesta.
- Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il
Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni.
- Le aziende, le istituzioni, le società a partecipazione pubblica locale e gli enti dipendenti dal
Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.
- Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel
precedente articolo.