Art. 12 - Competenza del Consiglio

 
  1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  2. Esercita le funzioni demandategli dalle Leggi e dallo Statuto.
  3. Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    a) lo Statuto dell'ente o delle aziende speciali, i regolamenti con esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e servizi, di cui approva i criteri generali;
    b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dai lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
    c) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
    d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    e) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale, l'emissione dei prestiti obbligazionari e dei buoni ordinari e straordinari nonché la loro regolamentazione ed ogni altra opportunità offerta dal mercato finanziario;
    i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e dai dirigenti;
    m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge,
    n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
    o) la nomina del difensore civico;
    p) la nomina del collegio dei revisori dei conti secondo le modalità di cui al successivo art.32
  4. Esplica la potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo in via generale e fondamentale con la definizione ed approvazione del testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentato dal Sindaco, nonché con l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione del programma di governo da parte del Sindaco e dei singoli assessori, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 13 e 14.
  5. Esercita la propria funzione di indirizzo con l'approvazione dei provvedimenti amministrativi di sua competenza, di mozione e di ordini del giorno. Il Sindaco di propria iniziativa o a richiesta dei consiglieri, riferisce al consiglio sulla attuazione del programma di Governo, delle delibere del Consiglio e delle mozioni di indirizzo.
  6. L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio è svolta collegialmente tramite le commissioni o per iniziativa dei singoli consiglieri, attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze.
  7. Il Consiglio continua ad esercitare le funzioni di controllo nel periodo successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.