Art. 12 - Competenza del Consiglio
- Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- Esercita le funzioni demandategli dalle Leggi e dallo Statuto.
- Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'ente o delle aziende speciali, i regolamenti con esclusione di quello
relativo all'ordinamento degli uffici e servizi, di cui approva i criteri generali;
b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi
triennali e l'elenco annuale dai lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
c) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e
di partecipazione;
e) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e
di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale, l'emissione dei prestiti obbligazionari e dei buoni ordinari e straordinari nonché
la loro regolamentazione ed ogni altra opportunità offerta dal mercato finanziario;
i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e dai dirigenti;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge,
n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla
loro posizione;
o) la nomina del difensore civico;
p) la nomina del collegio dei revisori dei conti secondo le modalità di cui al successivo
art.32
- Esplica la potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo in via generale e
fondamentale con la definizione ed approvazione del testo contenente le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato,
presentato dal Sindaco, nonché con l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione del
programma di governo da parte del Sindaco e dei singoli assessori, secondo quanto stabilito
ai successivi articoli 13 e 14.
- Esercita la propria funzione di indirizzo con l'approvazione dei provvedimenti
amministrativi di sua competenza, di mozione e di ordini del giorno. Il Sindaco di propria
iniziativa o a richiesta dei consiglieri, riferisce al consiglio sulla attuazione del programma di
Governo, delle delibere del Consiglio e delle mozioni di indirizzo.
- L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio è svolta collegialmente tramite
le commissioni o per iniziativa dei singoli consiglieri, attraverso la presentazione di
interrogazioni ed interpellanze.
- Il Consiglio continua ad esercitare le funzioni di controllo nel periodo successivo alla
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.