Art. 10 - Presidenza del Consiglio

 
  1. Il Consiglio comunale è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data. Il Presidente è eletto tra i suoi componenti dal Consiglio medesimo, unitamente a due vice presidenti, nella prima seduta del Consiglio, secondo le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
  2. Il Presidente ed i vice presidenti durano in carica fino al termine della consigliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento. Le modalità della revoca sono disciplinate dal regolamento.
  3. Le funzioni del Presidente sono:
    a) la rappresentanza del Consiglio;
    b) la presidenza dell'Ufficio di Presidenza;
    c) la predisposizione dell'ordine del giorno;
    d) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
    e) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
    f) la proclamazione della volontà consiliare;
    g) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
    h) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
    i) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari, nonché la presidenza della conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari;
    j) l'attivazione delle commissioni consiliari, il loro coordinamento e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
    k) l'attivazione degli organi di partecipazione secondo i rispettivi regolamenti;
    l) la convocazione del Consiglio di sua iniziativa e con suo provvedimento per trattare argomenti inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo e per deliberare sugli oggetti di esclusiva competenza del Consiglio stesso;
    m) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune, in ragione del loro mandato;
    n) la sottoscrizione, insieme al Segretario, delle deliberazioni consiliari e dei verbali della Conferenza dei Capigruppo;
    o) la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
    p) la sovraintendenza al funzionamento degli uffici di supporto del Consiglio e delle sue Commissioni;
    q) tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
  4. Con la deliberazione approvativa del bilancio viene stanziata una somma a favore dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, per il finanziamento delle attività di funzionamento e rappresentanza.
  5. Il Presidente dispone con propri atti monocratici.
  6. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano.
  7. La carica di presidente del consiglio è incompatibile con quella di capogruppo, fatta eccezione per i gruppi costituiti da un unico consigliere.