Art. 54 - Partecipazione al procedimento
- Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 55,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e
a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.