Controlli urbanistico - edilizi (situazioni di pericolo per la pubblica incolumità)

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Segnalazioni di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità relative allo stato di conservazione e di manutenzione degli edifici

Cosa fare
Il cittadino che intende segnalare situazioni di potenziale pericolosità conseguenti allo stato di conservazione e di manutenzione di edifici in aree soggette a pubblico passaggio può rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco (tel. 115) per un intervento immediato necessario alla rimozione dell'eventuale stato di pericolo. Il personale della Polizia Municipale coadiuva con i VV.FF. e nel frattempo coordina le operazioni di messa in stato di sicurezza del sito, richiedendo l’immediato intervento del proprietario e dell’amministratore dello stabile. Gli operatori della Polizia Municipale che effettuano tali operazioni redigono verbale di sopralluogo delle operazioni compiute e si muniscono di apposita macchina fotografica per rappresentare meglio lo stato dei luoghi.

Tale rapporto successivamente verrà trasmesso al Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale di questo Comune per i relativi atti di competenza e l’inoltro dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per la tutela della pubblica incolumità a carico degli aventi titolo, prescrivendo a loro di provvedere con effetto immediato al transennamento e alla immediata eliminazione di fonti di pericolo. Nel caso che i VV.FF. richiedano l’immediato transennamento della parte sottostante l’edificio, sarà necessario far eseguire immediatamente tale intervento al legittimo proprietario o amministratore, in loro assenza o irreperibilità l’intervento verrà eseguito d’ufficio, previa comunicazione al tecnico comunale reperibile, e le spese verranno imputate ai soggetti titolari dell’immobile.

 

Modalità di presentazione

 

La segnalazione può essere inviata: previa comunicazione orale, telefonica o scritta indirizzata al Comando di Polizia Municipale – Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica, piazza Cesare Battisti n.1, mediante la compilazione dello specifico modulo scaricabile dall'apposita sezione, che può essere trasmesso secondo le modalità previste.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Le verifiche riguardanti le segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità verranno immediatamente eseguite. I rapporti di sopralluogo verranno redatti entro cinque giorni dalla data d’intervento. La verifica delle relative Ordinanze sindacale verranno effettuate nei tempi stabiliti dal provvedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

 

Note aggiuntive

 

Per poter avere risposta alle segnalazioni di presunto inquinamento acustico, la richiesta di accesso agli atti amministrativi, L. n.241/90 e ss.mm.ii., va inoltrata al Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica del Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto (AP) , piazza Cesare Battisti n.1.

Tali richieste saranno oggetto di opportune valutazioni ai sensi del Regolamento Comunale “Sul procedimento amministrativo e sul diritto di informazione e di accesso agli atti”, Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 04/02/2011 - in vigore dal 27/02/2011 – ed ai sensi dell’art.3 D.P.R. 12/04/2006 n.184.

 

Normativa di riferimento

 

Art.64 del vigente Regolamento Comunale Approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 04.06.91
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 03/07/2006;


Arredo urbano
1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali.

2. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal sindaco, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.

3. Nella rimozione degli abusi, il sindaco, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.

Art. 21 c.2 del vigente codice della strada: Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Art. 30 del vigente codice della strada: I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. - Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. - In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. - In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3. - Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

Art. 676 c.p. Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Art. 677 c.p. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni di cui agli artt. 676 e 677 del c.p. è il Sindaco, ai sensi dell'articolo 59 c. 1 - 2° paragrafo del D. Lgs 507/99.

 

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