Art. 69 - Forme di collaborazione, convenzioni
- Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il
Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti
pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione
di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
- Le convenzioni, deliberate dal Consiglio, stabiliscono i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con
la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie
interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla
popolazione.