Pubblicità fonica veicolare

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Richiesta di autorizzazioni per la pubblicità fonica veicolare all'interno del territorio comunale.

 

Modalità di presentazione

 

Le richieste possono essere presentate al Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità previste.

 

Costi e validità

 

Per il rilascio di autorizzazione alla pubblicità fonica veicolare sono necessarie n. 2 marche da bollo da € 16.00 ciascuna, di cui una da applicare sulla domanda e l’altra sull’autorizzazione.

Ottenuta l’autorizzazione deve essere versata la tassa di pubblicità alla Azienda Multi servizi Spa (via Mamiani n. 29 - tel. 0735/659885).

 

Tempi di risposta

 

Risposte entro 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 

Art. 23 Codice della strada

  1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
  2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
  3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco del comune.
  4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
  5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
 

Modulistica