CIL (Comunicazione Inizio Lavori) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

CIL
(COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI)
Decreto legislativo 25.12.2016 n°222 (c.d. decreto SCIA 2)

 

NOVITA’ INTRODOTTE PER LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Il decreto limita l’uso della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), da presentare al Comune, per le sole opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (punto 26 della tabella – D.P.R. n°380/2001, art.6, c.1, lett. e-bis).

 

IMPORTANTE
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente, ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.P.R. n°380/2001 (vedi sottosezione 1.3 della tabella A).

 

TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI
Le opere possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della CIL al Comune.

 

MODULISTICA
La Comunicazione di Inizio Lavori sarà accettata solo se verrà utilizzato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (va spuntata almeno una voce in ogni sezione).
Le eventuali Comunicazioni presentate senza l’utilizzo della modulistica pubblicata sul sito sono irricevibili, pertanto l'eventuale esecuzione dei lavori è da considerarsi in assenza di titolo abilitativo e oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

 

Modalità di presentazione

 

L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 
 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Documentazione obbligatoria e modulistica